Societànaturale: quello che colpisce è il binomio. La società è una forma che unisce due o più persone per uno scopo preciso; naturale è ciò che non contrasta i meccanismi universali, anzi li asseconda. Il binomio, «società naturale», è nell’articolo 29 della nostra costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale», e aggiunge, «fondata sul matrimonio».
Bene, sul binomio molti di noi si possono ritrovare. Meno sul matrimonio che, sempre secondo l’art. 29, «è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
Qui, per chiarire il pensiero (a me stesso prima di tutto), scatta un paragone automobilistico: i padri fondatori della Repubblica hanno messo al centro del veicolo-società, nel vano motore, la famiglia: padre, madre, figli. Le cose sono cambiate e ora questa famiglia, questo pistone, ha diverse facce (famiglia di fatto o coppie di fatto dello stesso sesso e altro ancora). Ma resta un nucleo, un matrimonio, un accordo tra due persone che hanno un progetto. La carrozzeria cambia di continuo sotto la pressione di nuove abitudini, di pensieri diversi e il motore si evolve con lei, ma resta sempre un motore, un cuore che spinge.
Quindi va bene l’articolo 29, va bene l’unità familiare (intesa come motore), va bene questo tassello che regge il peso di tutta la struttura delle nostro vivere, composta da relazioni, regole e compromessi. Va bene se la legge che la codifica accetta l’evolversi di questa unità familiare, se la società naturale di cui parla l’articolo riconosce che la natura, proprio lei, cambia, come l’uomo.
«Cambiare» è il verbo che aiuta il binomio «societànaturale» ad andare avanti, ad essere ancora un articolo di legge coerente e quindi ad avere un senso per noi: se raggiunge questo scopo avrà il nostro rispetto. Altrimenti quelle parole, per tornare ad essere legge, devono trovare un altro spirito e un’altra veste. In questo caso la legge non dovrà «solo» cambiare, ma dovrà intraprendere un percorso rivoluzionario e codificare qual è il nostro nuovo motore.
IL COMMENTO
Di Chiara Malinverno
Art 29 Cost
«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
Titolo II, Art. 29 della Costituzione Italiana
«La famiglia è una società naturale, fondata sul matrimonio». Immaginate se questa frase fosse pronunciata da un politico di oggi. Probabilmente i social impazzirebbero, qualche quotidiano ne farebbe occasione di vanto, mentre qualcuno di disprezzo. Eppure queste parole, che potrebbero sembrare fuori dai tempi, da settant’anni aprono indisturbate una delle disposizioni cardine della nostra Costituzione. Viene naturale chiedersi come sia possibile. La risposta è semplice, quasi scontata. L’articolo 29 non è come appare. Partiamo proprio dal suo primo comma. Da una prima lettura di questa disposizione, potremmo concludere che essa non è altro che una dichiarazione di principio, forse troppo cattolica, per uno Stato laico. E pensare che padre di quel primo comma fu Palmiro Togliatti, uno dei più noti uomini della sinistra italiana. Com’è possibile che un comunista abbia desiderato introdurre un’espressione di questo tenore? Dietro a questa volontà non ci sono convinzioni politiche particolari, tanto meno cattoliche, ma del mero buon senso. Definire la famiglia come società naturalesignifica metterla al riparo da qualsiasi interferenza dello Stato. Essendo una società naturale, la famiglia preesiste allo Stato che non può far altro che riconoscerla come soggetto titolare di diritti. Tutto qui. Nessuna convinzione ideologica, nessuna influenza cattolica. Il richiamo al matrimonio poi, non deve scandalizzare. Il matrimonio era l’unica forma di unione socialmente riconosciuta all’epoca e per questo l’unica richiamabile. Oggi nessuna persona di buon senso oserebbe dire che una famiglia non è tale perché i due coniugi non sono sposati. Che poi il matrimonio, giuridicamente inteso, non è altro che un negozio giuridico fra due persone, ordinato sull’eguaglianza dei coniugi. Fermiamoci su quest’ultimo punto. Il secondo comma dell’art. 29 riprende proprio il concetto di eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi. Lasciamo un attimo da parte il significato di quest’espressione per concentrarci sulla sua importanza. Prima abbiamo rischiato di tacciare come desueto il primo comma dell’articolo 29, ipotizzando una visione miope del concetto di famiglia. Ora invece non possiamo che constatare la modernità e la lungimiranza dei Costituenti.
L’eguaglianza fra i coniugi viene teorizzata in Assemblea costituente nel 1947, ma trova piena cittadinanza nel nostro ordinamento solo nel 1975, in particolare con il passaggio dalla patria potestà alla potestà genitoriale. Passando ora ai contenuti, pensiamo ai termini eguaglianza morale e giuridica. Partiamo dal più semplice. L’eguaglianzagiuridica è tale nel momento in cui è la legge a stabilirla. Dall’entrata in vigore della Costituzione in poi, nessun legislatore avrebbe più potuto introdurre norme o disposizioni che dessero all’uomo più poteri della donna o viceversa. Più complesso è dire cosa sia l’eguaglianzamorale. Sintetizzando, potremmo dire che con quest’espressione i Costituenti desiderano che i coniugi collaborino reciprocamente alla vita familiare. Che la Costituzione sia ancora attuale?
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Commento all’articolo 29 della Costituzione
Immagine in evidenza di Stefania Cavatorta
Di Martino Spadari e Chiara Malinverno
L’ARTICOLO
Di Martino Spadari
Società naturale: quello che colpisce è il binomio. La società è una forma che unisce due o più persone per uno scopo preciso; naturale è ciò che non contrasta i meccanismi universali, anzi li asseconda. Il binomio, «società naturale», è nell’articolo 29 della nostra costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale», e aggiunge, «fondata sul matrimonio».
Bene, sul binomio molti di noi si possono ritrovare. Meno sul matrimonio che, sempre secondo l’art. 29, «è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
Qui, per chiarire il pensiero (a me stesso prima di tutto), scatta un paragone automobilistico: i padri fondatori della Repubblica hanno messo al centro del veicolo-società, nel vano motore, la famiglia: padre, madre, figli. Le cose sono cambiate e ora questa famiglia, questo pistone, ha diverse facce (famiglia di fatto o coppie di fatto dello stesso sesso e altro ancora). Ma resta un nucleo, un matrimonio, un accordo tra due persone che hanno un progetto. La carrozzeria cambia di continuo sotto la pressione di nuove abitudini, di pensieri diversi e il motore si evolve con lei, ma resta sempre un motore, un cuore che spinge.
Quindi va bene l’articolo 29, va bene l’unità familiare (intesa come motore), va bene questo tassello che regge il peso di tutta la struttura delle nostro vivere, composta da relazioni, regole e compromessi. Va bene se la legge che la codifica accetta l’evolversi di questa unità familiare, se la società naturale di cui parla l’articolo riconosce che la natura, proprio lei, cambia, come l’uomo.
«Cambiare» è il verbo che aiuta il binomio «società naturale» ad andare avanti, ad essere ancora un articolo di legge coerente e quindi ad avere un senso per noi: se raggiunge questo scopo avrà il nostro rispetto. Altrimenti quelle parole, per tornare ad essere legge, devono trovare un altro spirito e un’altra veste. In questo caso la legge non dovrà «solo» cambiare, ma dovrà intraprendere un percorso rivoluzionario e codificare qual è il nostro nuovo motore.
IL COMMENTO
Di Chiara Malinverno
Art 29 Cost
«La famiglia è una società naturale, fondata sul matrimonio». Immaginate se questa frase fosse pronunciata da un politico di oggi. Probabilmente i social impazzirebbero, qualche quotidiano ne farebbe occasione di vanto, mentre qualcuno di disprezzo. Eppure queste parole, che potrebbero sembrare fuori dai tempi, da settant’anni aprono indisturbate una delle disposizioni cardine della nostra Costituzione. Viene naturale chiedersi come sia possibile. La risposta è semplice, quasi scontata. L’articolo 29 non è come appare. Partiamo proprio dal suo primo comma. Da una prima lettura di questa disposizione, potremmo concludere che essa non è altro che una dichiarazione di principio, forse troppo cattolica, per uno Stato laico. E pensare che padre di quel primo comma fu Palmiro Togliatti, uno dei più noti uomini della sinistra italiana. Com’è possibile che un comunista abbia desiderato introdurre un’espressione di questo tenore? Dietro a questa volontà non ci sono convinzioni politiche particolari, tanto meno cattoliche, ma del mero buon senso. Definire la famiglia come società naturalesignifica metterla al riparo da qualsiasi interferenza dello Stato. Essendo una società naturale, la famiglia preesiste allo Stato che non può far altro che riconoscerla come soggetto titolare di diritti. Tutto qui. Nessuna convinzione ideologica, nessuna influenza cattolica. Il richiamo al matrimonio poi, non deve scandalizzare. Il matrimonio era l’unica forma di unione socialmente riconosciuta all’epoca e per questo l’unica richiamabile. Oggi nessuna persona di buon senso oserebbe dire che una famiglia non è tale perché i due coniugi non sono sposati. Che poi il matrimonio, giuridicamente inteso, non è altro che un negozio giuridico fra due persone, ordinato sull’eguaglianza dei coniugi. Fermiamoci su quest’ultimo punto. Il secondo comma dell’art. 29 riprende proprio il concetto di eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi. Lasciamo un attimo da parte il significato di quest’espressione per concentrarci sulla sua importanza. Prima abbiamo rischiato di tacciare come desueto il primo comma dell’articolo 29, ipotizzando una visione miope del concetto di famiglia. Ora invece non possiamo che constatare la modernità e la lungimiranza dei Costituenti.
L’eguaglianza fra i coniugi viene teorizzata in Assemblea costituente nel 1947, ma trova piena cittadinanza nel nostro ordinamento solo nel 1975, in particolare con il passaggio dalla patria potestà alla potestà genitoriale. Passando ora ai contenuti, pensiamo ai termini eguaglianza morale e giuridica. Partiamo dal più semplice. L’eguaglianza giuridica è tale nel momento in cui è la legge a stabilirla. Dall’entrata in vigore della Costituzione in poi, nessun legislatore avrebbe più potuto introdurre norme o disposizioni che dessero all’uomo più poteri della donna o viceversa. Più complesso è dire cosa sia l’eguaglianza morale. Sintetizzando, potremmo dire che con quest’espressione i Costituenti desiderano che i coniugi collaborino reciprocamente alla vita familiare. Che la Costituzione sia ancora attuale?
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