Commento all’articolo 13 della Costituzione “La Libertà Perso

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La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Cornice di Paola Parra

Di Ivan Gassa

Scritto nel periodo post fascista, questo articolo tratta l’argomento molto delicato della libertà personale cardine dei regimi democratici. Ribadisce che la libertà è sacrosanta ma termina nel momento in cui si limita quella altrui, e detta le regole, all’Amministrazione Giudiziaria, per cui tale libertà può venire meno. Sembrerebbe un argomento banale e retorico ma torna di volta in volta prepotentemente alla ribalta, con fatti che fanno discutere come, gli eventi accaduti alla Scuola Diaz, in occasione del G8 di Genova nel 2001, oppure la recente uccisione di George Floyd, da parte della polizia, negli Stati Uniti. Da qui si capisce la delicatezza dell’argomento, che se gestito in modo errato rischia di scaturire in rivolte e ribellioni. La difficoltà sta nel ribadirne il concetto e limitarne le eccezioni. Dobbiamo immaginare la cautela del Costituente nel dover garantire la libertà personale e nel contempo consentire il rispetto di norme e leggi. Limitare la libertà, nei regimi dittatoriali, è una prassi giustificata dall’applicazione di leggi e regolamenti, ma è una scusa per poter controllare e reprimere gli oppositori. Non solo le dittature, ma anche in democrazia, alle volte, il potere giudiziario utilizza la limitazione della libertà personale, per ottenere risultati investigativi in tempi brevi, o più semplicemente per incapacità e frustrazione degli inquirenti. Per questo motivo l’articolo in questione tutela la libertà degli inquisiti, baluardo di democrazia, non solo fisica ma anche psicologica, dato che tale limitazione può produrre delle vere e proprie patologie. Ora, nonostante sia stato scritto oltre settant’anni fa, per la teoria dei «corsi e ricorsi storici», periodicamente ritorna attuale. Questo dimostra che la «Costituzione», anche se alle volte può sembrare antiquata, è si suscettibile di miglioramenti, ma non dovrebbe essere stravolta nei principi che sono alla base della vita democratica della Nazione.

Illustrazione di Stefania Cavatorta

Il Commento

Di Luca Bernasconi

«L’uomo è nato libero e ovunque si trova in catene», scriveva Rousseau nel 1762, dipingendo un’immagine perfetta della società italiana pochi anni prima della scrittura della legge fondamentale dello stato italiano. Il regime fascista caduto nel 1943 aveva di fatto privato i cittadini della loro libertà in molti ambiti della vita quotidiana e questo articolo, contenuto nella prima parte della Costituzione, ha come obiettivo primario quello di restituire agli italiani, in quanto componenti di uno Stato, i diritti che erano stati loro precedentemente rimossi da un regime totalitario, nel quale la relazione tra il singolo e lo Stato era redditizia solo per una delle due entità.

L’articolo 13 è attento inoltre, a delineare gli adeguati confini dentro ai quali la libertà personale può essere esercitata. È vero, infatti, che essa non potrà mai essere illimitata anche in una democrazia come la nostra, per il semplice fatto che deve essere esercitata in concomitanza con i diritti di tutti i cittadini, senza trasgredire eventuali leggi e termini fissati dallo Stato. Ed è proprio in questo caso che l’articolo fa chiarezza sulle misure legittime che le autorità possono usare a discapito dei cittadini nel caso in cui essi abusino della loro libertà personale, infrangendo diritti di altri cittadini. Misure che però appaiono piuttosto limitate dall’articolo, che ha come obiettivo primario quello di garantire la libertà personale e di agevolare l’azione dello Stato come limitatore di essa, solo quando prettamente necessario.  

Mi permetto di notare, però, come negli ultimi anni il concetto di libertà personale sia profondamente mutato per via di una sempre più rapida evoluzione della società, che ha reso alcuni aspetti di questo articolo leggermente incompleti. Nell’articolo 13 si fa riferimento solamente alla violenza fisica, mentre oggi è sempre più comune, purtroppo, anche quella morale. Gonfiata ed elevata all’ennesima potenza dalla realtà parallela degli anni 2000, quella online, la violenza morale è sempre più un problema, che spesso passa inosservato proprio per la costanza con cui si manifesta, rendendo impossibile o estremamente dispendiosa una punizione ad ogni atto.

La recente pandemia ci ha inoltre messo davanti a un ulteriore dilemma riguardante la libertà personale. Le risposte che le varie nazioni hanno dato al covid, si possono distinguere tra coloro che hanno responsabilizzato i propri cittadini e coloro che hanno utilizzato ampie restrizioni alla libertà grazie a nuove tecnologie capaci di estrapolare miriadi di informazioni. Per ricevere un buon livello di cooperazione dei cittadini nei confronti dello Stato, c’è però bisogno di un rispetto e di una fiducia nei confronti di autorità e istituzioni, rispetto che politiche populiste e incentrate sulla rabbia, hanno dileguato. La libertà personale, dunque, deve essere responsabilità non solo del singolo cittadino, ma anche di una classe dirigente responsabile e rispettosa, che ristabilisca i propri diritti e doveri nei confronti dei cittadini, così che essi possano fare lo stesso nei confronti del proprio Stato. 

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